Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Le disposizioni attuali si basano inoltre sulle deleghe di competenza previste dagli articoli 31 capoverso 1, 32, 32a e 33 capoverso 2 LTC. Su questa base, il Consiglio federale può emanare norme sull’importazione, la fornitura, l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda i requisiti essenziali in termini di sicurezza tecnica e di valutazione della conformità.
Il progetto contiene disposizioni normative che devono essere emanate sotto forma di ordinanza del Consiglio federale conformemente all’articolo 182 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 199926 (Cost.), purché vi sia una base costituzionale o legale che lo consenta. Con queste disposizioni di ordinanza, adeguate nel presente progetto di revisione, il Consiglio federale si avvale della sua facoltà di emanare disposizioni nell’ambito della sicurezza degli impianti di telecomunicazione nonché della disponibilità e dell’esercizio di infrastrutture di telecomunicazione rilevanti per la sicurezza. La possibilità per il Consiglio federale di delegare all’UFCOM il compito di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative è prevista dall’articolo 62 capoverso 2 LTC (cfr. anche art. 105 cpv. 1 OST e art. 41 cpv. 1 OIT); in questo ambito, l’UFCOM deve tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non crea nessuna incompatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera. Soprattutto le misure previste per gli impianti di rete non rientrano nell’accordo tra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità27 e pertanto non costituiscono ostacoli tecnici al commercio. Il progetto è quindi compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera risultanti dall’MRA Svizzera-UE.
L’obbligo di esercitare in Svizzera alcune infrastrutture o centri operativi ai sensi dell’articolo 96f capoverso 2 OST per scopi di sicurezza tecnica è ammissibile ai sensi degli articoli XIV lettera a (protezione dell’ordine pubblico), XIV lettera c iii e XIVbis (sicurezza) dell’Accordo generale sul commercio di servizi AGCS (cfr. gli sviluppi in materia all’art. 96f cpv. 2). Lo stesso vale per i nuovi requisiti di sicurezza relativi agli impianti di telecomunicazione in conformità con l’articolo XIV lettera a numero i (sicurezza) dell’allegato 1A dell’Accordo che istituisce l’OMC (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT) e con gli articoli 2.10, 5.4 e 5.7 (sicurezza nazionale) dell’allegato 1A.6 dell’Accordo che istituisce l’OMC (Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio TBT).
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non incide sul principio di sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale.
26RS 101