Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine
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quanto il capoverso 3 offre la possibilità agli operatori di disporre, a determinate condi- zioni, di sistemi ridondanti in Paesi che garantiscono una protezione dei dati adeguata.
Capoverso 3:
Ai sensi della lettera a, i sistemi ridondanti possono essere esercitati esclusivamente in Stati la cui legislazione garantisce un livello di protezione dei dati adeguato. La lista degli Stati in cui può essere gestito un sistema ridondante si trova all’allegato 1 dell’or- dinanza del 31 agosto 202221 sulla protezione dei dati.
Lo scopo della condizione di cui alla lettera b è che gli impianti di telecomunicazione di importanza critica per la sicurezza continuino a funzionare anche se i collegamenti ne- gli altri Stati subiscono interferenze, ad esempio a causa di decisioni diplomatiche o sviluppi politici che portano a un blocco delle comunicazioni internazionali. Inoltre, va impedito che chiavi crittografiche possano finire nelle mani di altri Stati tramite l’eserci- zio di pressione a livello politico o giuridico.
La lettera c mira a garantire che i servizi di telefonia vocale e gli accessi Internet messi a disposizione dai concessionari di radiocomunicazione mobile funzionino anche quando i collegamenti ai sistemi ridondanti subiscono interferenze o non sono più pos- sibili. Occorre inoltre impedire che la garanzia dei servizi sopra citati possa essere li- mitata da sistemi corrotti, il cui luogo di esercizio è soggetto a una legislazione stra- niera. A tal fine, la localizzazione geografica del controllo e quindi della gestione delle chiavi digitali e dei certificati necessari per il funzionamento contribuisce in modo deci- sivo. Stabilire una sovranità amministrativa in Svizzera ne è una conseguenza logica. Poiché per garantire la sicurezza delle connessioni è necessario che entrambe le parti dispongano di chiavi private, è consentito che le chiavi gestite dalla Svizzera possano essere memorizzate anche in altri Stati.
Il controllo delle chiavi digitali comprende pertanto sia la produzione, la distribuzione, l’uso e la disattivazione nonché la definizione di linee guida per il salvataggio. Occorre garantire che le chiavi possano essere disattivate in qualsiasi momento dalla Svizzera. In linea di principio, lo stesso vale per il rilascio di certificati digitali firmati, necessari per l’esercizio. A tale proposito occorre garantire che la cosiddetta autorità di certifica- zione radice (root certification authority), in quanto istanza superiore e più affidabile, sia localizzata in Svizzera e che sia possibile in qualsiasi momento revocare (revoca- tion) i certificati emessi dalla Svizzera. Nelle linee guida relative al salvataggio occorre prevedere che le chiavi e i certificati crittografici che servono a codificare i dati salvati possano essere salvati unicamente in Svizzera. La loro gestione deve avvenire utiliz- zando moduli di sicurezza a livello di hardware gestiti in Svizzera e certificati in base alle norme riconosciute. Sono quindi esclusi sistemi di gestione delle chiavi (Key Ma- nagement Systems, KMS) completamente basati sul cloud.
Di conseguenza, occorre garantire che un’interruzione delle comunicazioni internazio- nali non comprometta la garanzia del servizio telefonico pubblico e dell’accesso a In- ternet in Svizzera. Le reti di telecomunicazione non devono essere ostacolate nelle loro funzioni di base e i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire i servizi di loro competenza nonostante l’interruzione. Non vengono affrontate le dipendenze dai servizi forniti tramite Internet e la cui disponibilità dipende da server situati all’estero, poiché questi ultimi non rientrano nella sfera di competenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione (lett. d).
21 RS 235.11