Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine

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materia di telecomunicazioni o anche del perseguimento penale si è constatato che, in caso di cessioni multiple (a cascata), è talvolta difficile o impossibile risalire al proprietario, soprattutto in caso di più fasi di attribuzione subordinata verso o all’estero. Spesso le autorità devono sostenere un grande onere di lavoro per rintracciare e monitorare queste cessioni a cascata e attribuzioni subordinate o assoggettare i fornitori al diritto in vigore. La corrispondenza con imprese estere è spesso assai dispendiosa in termini di tempo e raramente conduce ai risultati sperati. È praticamente impossibile far rispettare le prescrizioni svizzere di diritto delle telecomunicazioni a imprese che possono trovarsi ovunque nel mondo, anche se in teoria vi sarebbero assoggettate. Si prevede quindi di sostenere la lotta contro l’abuso dei numeri svizzeri mediante direttive specifiche a livello di ordinanza. Pertanto in futuro sarà possibile solo un’attribuzione subordinata a un unico altro fornitore (con sede in Svizzera o all’estero) da parte del titolare della serie di numeri, in modo da garantire in ogni momento l’identificazione dell’attuale titolare. Limitando le attribuzioni subordinate a un solo livello, dovrebbero ridursi gli oneri amministrativi e di vigilanza nonché i relativi costi, aumentando al contempo il controllo sull’utilizzo dei numeri svizzeri. Questo serve anche a combattere gli abusi, considerato che i numeri di telefono svizzeri appaiono spesso in relazione a casi di truffa, in particolare a falsi account utente su piattaforme online (social media, app di messaggistica come WhatsApp), o sono utilizzati per la registrazione presso banche e servizi di pagamento come Twint (art. 23 cpv. 2 lett. a e b ORAT).

Un altro adeguamento proposto riguarda gli elementi d’indirizzo utilizzati nelle reti mobili, prevede una modifica dell’articolo 47 ORAT al fine di limitare la relazione tra l’attribuzione di elementi d’indirizzo (Mobile Network Code [MNC] e le serie di numeri E.164) e la possibilità di generare da essi uno o più GT (global title) necessari all’istradamento di chiamate verso questi elementi tramite il sistema di segnalazione delle reti mobili.

Si tratta di misure volte a limitare l’utilizzo fraudolento degli elementi d’indirizzo attribuiti in combinazione con un GT sulla rete di segnalazione delle reti mobili (ad es. il monitoraggio della localizzazione dei clienti della rete mobile).

Infine, l’introduzione dell’obbligo per i concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO di rispettare gli standard di sicurezza internazionali mira anche a contribuire a rafforzare la sicurezza e quindi la piazza economica svizzera (art. 96fbisOST).

3.2 Questioni di attuazione

Le misure previste per quanto riguarda i rischi per la sicurezza si basano principalmente dal toolbox per il 5G dell’UE. Pertanto devono comunque essere prese in considerazione per i fornitori attivi a livello internazionale. Inoltre si basano su norme e standard tecnici internazionali. Si può quindi presumere che l’attuazione sarà semplice e che si evitino requisiti normativi più elevati rispetto a quelli di normative analoghe all’estero (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI).

Non è possibile valutare in modo definitivo in che misura l’esecuzione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrl possa essere semplificata tramite mezzi elettronici. L’interazione con le autorità avviene solo in misura limitata. Le misure riguardano innanzitutto l’organizzazione operativa di circa 15 fornitori di radiocomunicazione mobile e un numero imprecisato, al massimo a due cifre, di fabbricanti (internazionali) di impianti per le reti mobili. Le imprese interessate sono libere di scegliere i mezzi con cui raggiungere gli obiettivi specificati.