Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine

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Art. 96e Sistema di gestione della sicurezza

Il capoverso 1 di tale disposizione viene completato in modo tale che non solo i con- cessionari di radiocomunicazione mobile sviluppino, implementino e verifichino in ma- niera continuativa un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni sulla base di un’analisi dei rischi e degli obiettivi in materia di sicurezza che ne derivano, ma che anche i full MVNO sottostiano a un tale obbligo. Poiché i full MVNO gestiscono loro stessi una grossa porzione dell’infrastruttura di rete, per essi devono valere le stesse regole che si applicano ai concessionari di radiocomunicazione mobile.

Art. 96f Esercizio degli impianti di telecomunicazione critici

Capoverso 1:

Al capoverso 1 anche i full MVNO vengono ora esplicitamente obbligati ad assicurare che gli impianti di rete critici da loro esercitati siano conformi allo stato della tecnica.

Per la definizione di quali impianti siano considerati impianti di rete critici ai sensi di tale disposizione, è determinante la definizione legale di cui all’articolo 2 capoverso 1 let- tera cbisOIT.

Capoverso 2:

La disposizione in materia geografica legata alla gestione di impianti di telecomunica- zione critici per la sicurezza in Svizzera deve comprendere gli impianti di telecomuni- cazione essenziali per l’esercizio, la gestione e l’amministrazione. Interessata dalla di- sposizione è ad esempio la cosiddetta rete centrale 5G (5G core network). È concepita in maniera cloud native: ciò significa che le sue funzioni o istanze possono in linea di principio essere esercitate in un’area geografica diversa rispetto a quella in cui si tro- vano le antenne per la telefonia mobile (radio access network [RAN]). Mentre, grazie alla distribuzione virtualizzata, le prime sono indipendenti dal luogo, le ultime devono trovarsi fisicamente nel posto in cui i servizi di radiocomunicazione mobile vengono forniti. Per la parte RAN di una rete di radiocomunicazione mobile non sono quindi necessarie prescrizioni geografiche. L’area geografica per l’esercizio di impianti di te- lecomunicazione critici per la sicurezza, in particolare i centri operativi di rete e i centri operativi di sicurezza, è in linea di principio limitata alla Svizzera. Ciò vale d’ora in poi sia per i concessionari di radiocomunicazione mobile che per i full MVNO.

L’obbligo di localizzare in Svizzera alcune infrastrutture critiche o centri operativi a fini di sicurezza è ammissibile in virtù degli articoli XIV lett. a (protezione dell’ordine pub- blico), XIV lett. c iii e XIVbis(sicurezza) dell’allegato 1B all’Accordo che istituisce l’Or- ganizzazione mondiale del commercio OMC20 (Accordo generale sul commercio dei servizi AGCS). L’obbligo mira a garantire la conformità che il diritto dell’OMC esige nell’ambito delle leggi e regolamentazioni svizzere in materia di sicurezza delle teleco- municazioni (art. 48a LTC). Adempie inoltre l’esigenza di necessità del diritto dell’OMC, nella misura in cui l’importanza di rendere sicura l’infrastruttura svizzera di telecomuni- cazione, localizzandola, si impone tanto dal punto di vista delle necessità tecniche e operative quanto in relazione al contesto di sicurezza e geopolitico attuale. Tale messa in sicurezza passa così anche dalla localizzazione di infrastrutture critiche di telecomu- nicazione e dall’obbligo di sfruttare centri operativi essenziali per le telecomunicazioni in Svizzera, il tutto al fine di garantire la continuità operativa e la sicurezza in materia di telecomunicazioni dal nostro Paese. Si tiene conto del principio di proporzionalità in

20 RS 0.632.20