Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine

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Un altro obbligo di contrastare le frodi nelle reti di segnalazione è stato introdotto all’ar- ticolo 47g ORAT (divieto di affittare a terzi dei «Global titles»).

Art. 96g cpv. 2 Prescrizioni applicabili, norme e vigilanza

Al capoverso 2 sono ora menzionati anche i full MVNO. L’UFCOM potrà quindi obbli- gare anche questi ultimi, oltre ai concessionari di radiocomunicazione mobile, a sotto- porsi a proprie spese a un audit ad opera di un organismo qualificato o a far verificare i propri impianti di telecomunicazione se sussiste un sospetto fondato di violazione del diritto e ciò risulti necessario per accertare i fatti.

Art. 108e Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

Al fine di garantire che i concessionari di radiocomunicazione mobile e i full MVNO dispongano di tempo a sufficienza per attuare in Svizzera le modifiche richieste ai sensi dell’articolo 96f capoversi 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la direzione dei centri di gestione della rete e dei centri operativi di sicurezza, è necessario prevedere un adeguato periodo di transizione. Tale periodo è di 24 mesi a partire dall’entrata in vigore della modifica in questione.

4.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione

Gli articoli 28b e 28c fanno parte della nuova sezione 1a sugli impianti di rete critici, correlata al capitolo 4 dell’OIT («Disposizioni particolari»).

In generale, le nuove misure sono provvedimenti di sicurezza imposti ai produttori di infrastrutture di rete critiche destinate ad essere utilizzate all’interno di reti di teleco- municazione che servono a fornire servizi ai clienti finali pubblici.

Il fatto che l’infrastruttura di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 48a capoverso 2 LTC inglobi ampiamente qualsiasi prodotto che comporta elementi digitali ai sensi della legge sulla ciberresilienza (CRA) permette di considerare il fatto che le esigenze in materia di cibersicurezza sono oggigiorno ampiamente concepite in maniera oriz- zontale e indipendente dai settori di attività interessati. In tale contesto, è opportuno riferirsi anche alle norme tecniche dei comitati di standardizzazione europei e, tenuto conto dell’ARM CH-UE che previene gli ostacoli al commercio fra la Svizzera e l’UE, armonizzare la nostra legislazione in merito agli impianti e alle infrastrutture di teleco- municazione con il diritto europeo e gli schemi di certificazione in materia di cibersicu- rezza, in particolare per il 5G, previsti dall’agenzia dell’UE per la cibersicurezza (Euro- pean Network and Information Security Agency, ENISA).

Art. 2 cpv. 1 lett. c e cbisDefinizioni

Innanzitutto, viene precisata la nozione di impianto terminale di telecomunicazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OIT: può trattarsi sia di un impianto di radioco- municazione, sia di un impianto via cavo destinato ad essere collegato, direttamente o indirettamente, a interfacce di rete di telecomunicazione utilizzate interamente o in parte per la fornitura di servizi di telecomunicazione. In quanto superfluo, il riferimento all’articolo 3 lettera b LTC è soppresso.

In seguito, si tratta di definire il termine di «impianto di rete critico» all’articolo 2 capo- verso 1 lettera cbisOIT, sottoposto alle regole di questa nuova sezione. Si intende