Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine
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della Rola nel limite di spesa 2024–2028 per il promovimento di un ulteriore trasferimento nel trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi negli anni 2026–2030 e di avviare le misure necessarie a tal fine. In pratica la mozione chiede un adeguamento dell’articolo 8 LTrasf, che è quanto prevede il presente progetto. La modifica dell’articolo 8 LTrasf rientra anche tra i mandati conferiti con le mozioni 26.3004 e 26.3009, dallo stesso titolo «Rivitalizzare il trasferimento del traffico combinato transalpino. Evitare il ritrasferimento su strada».
1.3 Alternative esaminate e opzione scelta
1.3.1 Varianti secondo il rapporto sul trasferimento del traffico 2025
In merito alla prosecuzione del promovimento finanziario del TCNA transalpino il Consiglio federale ha già esaminato tre varianti nel rapporto sul trasferimento del traffico 2025, sottoponendole ai dibattiti parlamentari.
1. Cessazione dal 2030 del promovimento finanziario del TCNA transalpino mediante indennità d’esercizio
2. Continuazione del promovimento finanziario del TCNA transalpino mediante indennità d’esercizio dopo il 2030 e mantenimento della disposizione relativa alla riduzione delle indennità per invio di cui all’articolo 8 capoverso 2 LTrasf, con il promovimento che resta soggetto a una leggera riduzione graduale, in modo da mantenere la pressione affinché siano realizzati miglioramenti nelle condizioni di produzione.
3. Continuazione del promovimento finanziario del TCNA transalpino mediante indennità d’esercizio e stralcio della disposizione relativa alla riduzione delle indennità per invio di cui all’articolo 8 capoverso 2 LTrasf, con un promovimento che consenta di attenuare le oscillazioni congiunturali, l’insufficiente disponibilità dell’infrastruttura e altri sviluppi inattesi, rendendo possibili anche aumenti temporanei delle indennità per invio.
Nell’ambito dei dibattiti parlamentari relativi al suddetto rapporto, con l’adozione delle mozioni 26.3004 e 26.3009 le Camere hanno incaricato il Consiglio federale di attuare la variante 3. Nell’elaborare il progetto le altre due varianti non sono pertanto state prese in considerazione.
1.3.2 Altre varianti esaminate Data di entrata in vigore delle nuove disposizioni giuridiche
Per quanto le mozioni 26.3004 e 26.3009 si focalizzino su un’attuazione successiva al 2030, il Consiglio federale ritiene opportuno far entrare in vigore quanto prima le disposizioni giuridiche adeguate e punta al 2027. In tal modo si includerebbero anche le richieste della mozione 25.3949. Inoltre, conviene abbinare a tale entrata in vigore il nuovo decreto di stanziamento, poiché consentirà un miglior coordinamento con la pianificazione finanziaria della Confederazione.