Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

A partire dal 2030 il Consiglio federale presenterà quindi al Parlamento un credito a preventivo che sarà ogni anno inferiore a quello stanziato nell’anno precedente. L’indennità per invio può pertanto essere aumentata, in particolare quando si presentano condizioni di produzione sfavorevoli o la situazione congiunturale lo impone. La disposizione prevede che la Confederazione, quale misura per promuovere il traffico combinato transalpino, possa erogare contributi alle ITF o a terzi (operatori).

Dalla cessazione anticipata della Rola, a fine 2025, il TCNA resta l’unica forma di trasporto da sostenere nel traffico merci ferroviario attraverso le Alpi. I vigenti capoversi 3 e 4, contenenti disposizioni sul traffico combinato accompagnato (strada viaggiante), sono pertanto abrogati.

Articolo 10a

L’obiettivo del presente adeguamento è che la modifica dell’articolo 8 capoverso 1, che costituisce la base per il promovimento del traffico combinato transalpino, entri in vigore e sia attuata nel 2027. Per poter erogare i mezzi finanziari assegnati già in detto anno, nella disposizione transitoria si stabilisce che i costi non coperti sostenuti da ITF e terzi sulla base del rivisto articolo 8 possono essere indennizzati nell’anno di entrata in vigore della suddetta modifica.

5.2 Ordinanza del 19 novembre 2025 sul trasporto di merci

L’articolo 35 OTM disciplina l’erogazione di contributi d'esercizio nel traffico combinato transalpino.

Si abolisce la distinzione introdotta in passato di un’erogazione in base alla distanza. La formulazione è troppo restrittiva e non permette di reagire agli sviluppi continui sul mercato. Nel breve termine bisogna tuttavia mantenere la prassi attuale, secondo la quale agli operatori si assegnano indennità maggiori per treni con percorsi ferroviari inferiori a 600 chilometri. In virtù della nuova disposizione, la Confederazione potrà indennizzare i costi non coperti di ITF e terzi. Le indennità sono calcolate sulla base degli effettivi treni circolati e invii trasportati.

Ai capoversi 2 e 4–6 sono state apportate solo modifiche di tipo redazionale mentre i contenuti rimangono invariati.

La disposizione entra in vigore contemporaneamente al nuovo articolo 8 LTrasf.

5.3 Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del tra-

sporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi

Con il presente progetto il Consiglio federale chiede di assegnare indennità d'esercizio nel TCNA transalpino per gli anni 2027–2035 e di stanziare a tal fine un nuovo limite di spesa di 486 milioni di franchi.

Il Consiglio federale propone un limite di spesa nuovo e non la proroga di quello vigente dal 2011, al momento prolungato fino al 2030 (Z0047.00). Quest’ultimo dovrà pertanto essere chiuso e sostituito con il nuovo in concomitanza dell’entrata in vigore delle modifiche della LTrasf.