Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Il trasferimento del traffico merci transalpino quale parte importante della politica dei trasporti svizzera

Il trasferimento del traffico merci pesante dalla strada alla ferrovia è uno degli obiettivi principali della politica svizzera dei trasporti. Il 20 febbraio 1994 il Popolo e i Cantoni, con l’accettazione del cosiddetto articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 della Costituzione federale, Cost.3), hanno espresso la chiara volontà di trasferire il traffico merci pesante attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia. La LTrasf si iscrive nella logica della strategia di trasferimento del traffico stabilita nell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri). L’obiettivo del trasferimento, fissato in 650 000 transiti transalpini l’anno (art. 3 LTrasf), a oggi non ha ancora potuto essere raggiunto, ma le misure adottate esplicano i loro effetti contribuendo all'elevata quota di mercato della rotaia.

I tre strumenti principali della politica di trasferimento sono la Nuova ferrovia transalpina (Alptransit), elemento fondamentale per l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria sull’asse transalpino nord-sud, la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e l’apertura del mercato nell’ambito della riforma delle ferrovie.

Le indennità d'esercizio per il traffico combinato nel trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi costituiscono un’importante misura di accompagnamento sin dall’inizio della politica di trasferimento del traffico svizzera. Sulla base delle disposizioni della LTrasf, la Confederazione può adottare misure di promovimento per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento (art. 8 LTrasf). Il promovimento finanziario del traffico combinato attraverso le Alpi avviene sulla base dell’articolo 8 LTrasf. Il Parlamento lo gestisce nell’ambito di un limite di spesa pluriennale. Quello attualmente valido, prorogato già diverse volte, scade a fine 2030.

L’evoluzione del traffico merci transalpino è monitorato permanentemente dal Consiglio federale che, come previsto dall’articolo 4 capoverso 2 LTrasf, ogni due anni presenta al Parlamento un rapporto sul trasferimento del traffico. Quest’ultimo fornisce informazioni sull’efficacia delle misure adottate e sullo stato del trasferimento, illustra le tappe successive nell’attuazione della politica svizzera di trasferimento del traffico, propone

3RS 101

4 RS 0.740.72