Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine
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7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il presente progetto non intacca il principio di sussidiarietà e il principio di equivalenza fiscale. Le indennità d'esercizio per il TCNA transalpino servono a rafforzare l’intero traffico merci transalpino e vanno intese come compito della Confederazione, trattandosi di una misura volta al raggiungimento degli obiettivi di politica svizzera dei trasporti, dell’ambiente e dell’energia e al mantenimento della sicurezza di approvvigionamento.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Le indennità d'esercizio per il TCNA transalpino sono fondamentalmente sussidi, ragion per cui si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi (LSu). Le misure proposte sono in linea con tale legge. Le disposizioni in oggetto comprendono indennità secondo la sezione 3 LSu.
È nell’interesse della Confederazione continuare il promovimento del TCNA transalpino, poiché serve a evitare un possibile ritrasferimento del traffico merci alla strada nonché un indebolimento del TCNA. Il sussidio serve al raggiungimento degli obiettivi secondo gli articoli 84 Cost. e 3 LTrasf. Senza di esso, gli obiettivi non potrebbero essere raggiunti adeguatamente. Il promovimento del TCNA finora attuato ha fornito un contributo fondamentale alla riduzione dei transiti su strada attraverso le Alpi. La procedura scelta per erogare i contributi d'esercizio si è dimostrata efficiente e valida.
7.7 Delega di competenze normative
L’adeguamento della LTrasf non comporta nuove deleghe legislative al Consiglio federale.
7.8 Protezione dei dati
Il progetto non richiede alcun trattamento di dati personali o altre misure che abbiano ripercussioni sulla protezione dei dati.
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