Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine
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3 Procedura di consultazione
La procedura di consultazione è svolta conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d della legge del 18 marzo 200515 sulla consultazione (LCo).
In virtù dell’articolo 7 capoverso 4 LCo, il termine per rispondere è abbreviato a due mesi per i seguenti motivi. Gli adeguamenti di legge e ordinanza devono entrare in vigore quanto prima. La situazione economica degli operatori nel TCNA richiede infatti che sia garantita la continuazione del sostegno finanziario e, in particolare, adeguata già nel 2027 la LTrasf. Inoltre, il progetto prevede la modifica di un solo articolo di legge e di uno solo nell’ordinanza. Nonostante una consultazione più breve, i partecipanti avranno sufficiente tempo per definire la propria posizione nel rispetto delle imprescindibili scadenze legislative. Infine, il Parlamento ha accolto le mozioni 26.3004 e 26.3009, che incaricano il Consiglio federale di sostenere finanziariamente il TCNA.
La consultazione si concluderà l’11 agosto 2026.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
4.1.1 Mantenimento delle indennità d'esercizio per il TCNA transalpino
Con il presente progetto il Consiglio federale chiede di continuare, in un primo momento fino a fine 2035, il promovimento finanziario del TCNA transalpino tramite indennità d'esercizio, inizialmente previsto fino al 2030. Ritiene fondamentalmente che sugli assi ferroviari transalpini debbano essere create, a livello infrastrutturale, condizioni di produzione che garantiscano la competitività della rotaia rispetto al trasporto internazionale di merci su strada. Siccome è prevedibile che ciò non accadrà prima di metà del prossimo decennio, con il decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi si chiede una prosecuzione del promovimento fino al 2035.
4.1.2 Rinuncia alla disposizione concernente la riduzione delle indennità per invio di anno in anno
L’attuale articolo 8 capoverso 2 LTrasf prescrive che le indennità per invio trasportato si riducano di anno in anno. Inoltre, il credito per le indennità nel trasporto combinato transalpino è soggetto a una riduzione graduale. Per calcolare la riduzione si deve tener conto, in particolare, sia dei miglioramenti di produttività ottenuti grazie all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria sia dell’incremento di efficienza da aspettarsi dal settore. Come descritto precedentemente, al momento non si intravvedono ulteriori miglioramenti; anzi, gli operatori sono alle prese con condizioni di produzione sempre più difficili.
Il Consiglio federale, anche in attuazione dei mandati di cui alle mozioni 26.3004 e 26.3009, propone di rinunciare in futuro alla disposizione che prevede la riduzione delle