Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine

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Compendio

Il trasporto combinato non accompagnato di merci per ferrovia attraverso le Alpi deve continuare ad essere promosso finanziariamente anche dopo il 2030 al fine di sostenere il trasferimento del traffico pesante transalpino e di migliorare la competitività. Per tale motivo si propone un nuovo limite di spesa. inoltre, si adegua la legge sul trasferimento del traffico merci per consentire una migliore gestione dell’impiego dei mezzi.

Situazione iniziale

La Confederazione può adottare misure di promovimento del trasporto di merci per ferrovia che permettano di raggiungere l’obiettivo del trasferimento. Il sostegno finanziario dell’offerta nel trasporto combinato non accompagnato (TCNA) attraverso le Alpi svizzere rappresenta sin dagli esordi della politica di trasferimento una misura accompagnatoria che presta un notevole contributo al trasferimento del traffico pesante transalpino dalla strada alla rotaia.

La forma del promovimento finanziario è disciplinata nella legge del 19 dicembre 20081 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf) e nell’ordinanza del 19 novembre 20252 sul trasporto di merci (OTM). Le attuali disposizioni prevedono che le indennità per invio trasportato nel TCNA debbano ridursi di anno in anno. L’attuale limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi comprende le indennità d'esercizio per il TCNA ed è limitato al 2030.

L’evoluzione del traffico merci transalpino osservata negli ultimi anni suscita preoccupazione. Dal 2021, infatti, i volumi trasportati nel TCNA sono in calo, mentre riprende ad aumentare il numero di corse di autocarri attraverso le Alpi. Ne sono causa principale la scarsa disponibilità delle infrastrutture sulle tratte di accesso ad Alptransit all’estero.

Contenuto del progetto

Con le mozioni 26.3004 e 26.3009, di uguale tenore, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di garantire il mantenimento dei contributi d’esercizio per il traffico combinato transalpino oltre il 2030 nonché di stralciare quanto prima la disposizione relativa alla riduzione annuale delle indennità per invio di cui all’articolo 8 capoverso 2 LTrasf.

Per sostenere in modo mirato il TCNA attraverso le Alpi nell’attuale contesto di mercato e in considerazione delle limitazioni sulle tratte di accesso nonché adempiere le richieste di cui alle diverse mozioni, è imprescindibile rinunciare alla disposizione di cui all’articolo 8 LTrasf.

1 RS 740.1

2 RS 742.411