Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine

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indennità per invio di anno in anno e di sostituirla con una secondo la quale si ridurranno di anno in anno le indennità d’esercizio pianificate per il TCNA attraverso le Alpi a partire dal 2030. Fino ad allora, bisogna tener conto delle difficili condizioni di produzione nel traffico transalpino e mantenere l’attuale volume di promovimento o aumentarlo leggermente.

Gestione flessibile del sostegno finanziario

La gestione dello sviluppo delle indennità deve considerare con flessibilità l’evoluzione delle condizioni di produzione sull’asse nord-sud. Nei prossimi anni si dovranno indennizzare anche i costi aggiuntivi che le imprese saranno chiamate a sostenere a causa delle chiusure all’estero e delle necessarie deviazioni con conseguente impiego di maggiori risorse. I peggioramenti della produttività e i costi aggiuntivi osservabili attualmente comportano il rischio di un consumo di capitale, che potrebbe causare una duratura riduzione delle prestazioni. Il promovimento dei prossimi anni dovrà essere strutturato in modo da contrastare tale rischio. In fasi in cui sono previsti numerosi cantieri le indennità per invio si devono anche poter aumentare temporaneamente.

Sono i diversi attori della catena di creazione del valore a sopportare il carico principale delle difficili condizioni di produzione; un incremento temporaneo dell’indennità per invio aumenta la disponibilità a pagare degli operatori del traffico combinato, che vengono quindi messi in condizioni di compensare, in particolare alle ITF nel TCNA attraverso le Alpi, i rispettivi costi aggiuntivi nella produzione.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il progetto concerne la continuazione del promovimento finanziario del TCNA transalpino mediante indennità d'esercizio. Esso non prevede pertanto nuovi compiti per il Consiglio federale, ma il prosieguo e la modifica di compiti esistenti.

4.3 Attuazione

L’adeguamento della LTrasf è integrato da quello dell’articolo 35 OTM, anch’esso oggetto della consultazione.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci

L’articolo 8 LTrasf disciplina il promovimento del trasporto di merci per ferrovia a sostegno del trasferimento del traffico pesante attraverso le Alpi. La nuova disposizione è formulata tenendo conto dei cambiamenti e del nuovo orientamento. La presente revisione mira a un promovimento migliore e più flessibile del traffico combinato, motivo per cui si stralcia l’attuale disposizione di cui al capoverso 2, secondo la quale l’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno, e la si sostituisce con una nuova, che prevede la riduzione di anno in anno dell’importo delle indennità d’esercizio pianificate, con validità dal 1ogennaio 2030. Fino ad allora, il volume del promovimento potrà quindi restare all’attuale livello o essere leggermente aumentato.