Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/40: Modifica della legge sul trasferimento del traffico merci e decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi · 23 pagine

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7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le modifiche legislative proposte si fondano sulle rispettive disposizioni della Costituzione federale in materia di competenze. Secondo l’articolo 84 capoverso 2 Cost. il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Per garantire la protezione della regione alpina, oltre al trasporto di merci attraverso la Svizzera va considerato qualsiasi altro trasporto che la interessi16. Il Parlamento emana le disposizioni del caso per il settore ferroviario nella LTrasf. La competenza dell’Assemblea federale per il decreto di stanziamento in oggetto deriva dall’articolo 167 Cost.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La continuazione del promovimento del trasporto combinato è coperta dall'Accordo sui trasporti terrestri ed è dunque compatibile con il pacchetto Svizzera-UE. Dopo l’eventuale introduzione della sorveglianza sugli aiuti di Stato correlata a tale pacchetto (Bilaterali III) spetterà alla competente autorità svizzera controllare le regolamentazioni nazionali vigenti in materia.

7.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. La modifica richiesta della LTrasf sottostà pertanto a referendum facoltativo.

Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. e all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200217 sul Parlamento, per il decreto di stanziamento interessato è prevista la forma del decreto federale semplice, ossia non sottostante a referendum.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’articolo 8 LTrasf necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che prevede nuovi sussidi ricorrenti di oltre due milioni di franchi. Gli articoli 1 e 2 del decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi per il periodo 2027–2035 necessitano pure del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che comportano nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi.

16 Lendi/Vogel, St. Galler Kommentar zu Art. 84 BV, n. 8.

17 RS 171.10