Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
«%ASFF_YYYY_ID»
2quaterLe persone giuridiche e le altre società iscritte nel registro di commercio che hanno sede in Svizzera e non pagano retribuzioni del lavoro secondo l’articolo 5 ca- poverso 2 devono affiliarsi a una cassa di compensazione a fini di controllo e fornirle tutte le informazioni necessarie a tal fine. I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analo- gia.
2quinquiesIn caso di gestione dei salari da parte di un terzo ai sensi dell’articolo 13a è competente la cassa di compensazione di quest’ultimo.
3L’affiliazione di un datore di lavoro o di un terzo ai sensi dell’articolo 13a a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
3bisLe persone assicurate in virtù dell’articolo 1c capoverso 1 lettera d sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.
4bisStabilisce i principi dell’affiliazione per i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi con sede all’estero e per gli assicurati attivi all’estero.
5bisI gestori di piattaforme elettroniche sono tenuti ad annunciare alla cassa di com- pensazione competente tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera tramite tali piattaforme. Se il gestore di una piattaforma elettronica non adempie il suo obbligo di annuncio o lo adempie solo parzialmente, la cassa di compensazione può constatare mediante decisione la violazione di tale ob- bligo. Dopo il suo passaggio in giudicato, può pubblicare la decisione indicando la ragione sociale del gestore e la denominazione della piattaforma elettronica.
Art. 68b cpv. 3bis
3bisI capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alle aziende che non versano salari ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2quatere ai terzi ai sensi dell’articolo 13a.
Art. 70 cpv. 1bis
1bisSulle pretese di risarcimento vanno corrisposti interessi. Il Consiglio federale di- sciplina i dettagli.
Art. 107 cpv. 3
3Abrogato
Art. 108 Vigilanza sull’equilibrio finanziario
1Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto del 100 per cento delle uscite annue dell’assicurazione.
2Il Consiglio federale verifica periodicamente se l’evoluzione finanziaria dell’assicu- razione è equilibrata. Se nel corso dei tre anni successivi il livello del Fondo di com- pensazione AVS rischia di scendere al di sotto del 90 per cento delle uscite annue, il Consiglio federale sottopone misure di stabilizzazione all’Assemblea federale entro un anno dalla pubblicazione del conto annuale.