Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
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d. Computo dei contributi pagati prima dell’entrata in vigore della modifica del …
Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente modifica hanno pagato con- tributi sui redditi di un’attività lucrativa conseguiti dopo il compimento dei 70 anni possono chiedere il computo dei contributi conformemente all’articolo 29biscapo- versi 3 e 4, se al momento dell’entrata in vigore pagano ancora contributi sui redditi di un’attività lucrativa.
e. Aliquote di riduzione applicabili alle rendite di vecchiaia anticipate in corso
1In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, le aliquote di riduzione secondo il diritto anteriore sono applicabili alle rendite di vecchiaia anticipate in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, nonché alle rendite rical- colate successivamente.
2Se la rendita di vecchiaia anticipata in corso costituisce soltanto una percentuale della rendita di vecchiaia e dopo l’entrata in vigore della presente modifica è anticipata la riscossione di un’ulteriore percentuale della rendita di vecchiaia, le aliquote di ri- duzione secondo il nuovo diritto sono applicabili soltanto a questa ulteriore percen- tuale.
f. Aliquote di aumento applicabili alle rendite di vecchiaia il cui differimento è ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica
1Le aliquote di aumento previste dal nuovo diritto in caso di differimento della ri- scossione della rendita di vecchiaia sono applicabili alle rendite di vecchiaia il cui differimento è già in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e viene revocato successivamente.
2Se dopo l’entrata in vigore della presente modifica viene revocato il differimento della riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia, a questa percentuale sono applicabili le aliquote di aumento secondo il nuovo diritto.
g. Assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza dell’assicura zione per l’invalidità: garanzia dei diritti acquisiti in caso di differimento in corso della riscossione della rendita di vecchiaia
I grandi invalidi che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora revocato la riscossione differita della totalità o di una percentuale della rendita e hanno ricevuto un assegno per grandi invalidi o un contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità fino alla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età di riferimento possono ricominciare a ricevere le prestazioni di cui agli articoli 43bis capoverso 4 e 43tera partire dall’entrata in vigore.