Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
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Art. 2 cpv. 1, 1bis, 4 (variante 3a) e 5 (variante 3a)
1I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’AELS che vivono al di fuori degli Stati dell’Unione europea o dell’AELS e sono stati assi- curati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
1bisIn caso di adesione dall’inizio dell’obbligo contributivo secondo l’articolo 3, al figlio che accompagna un genitore all’estero o che è nato all’estero sono computati i periodi d’assicurazione del genitore, se questi era assicurato in virtù del capoverso 1, dell’articolo 1a lettera e, dell’articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione internazionale.
4I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,9 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 890 franchi all’anno.
5Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 890 franchi all’anno. Il contributo massimo corri- sponde a 25 volte il contributo minimo.
Art. 4 cpv. 2
2I redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 sono esclusi dal calcolo dei contributi fino a una volta e mezzo l’importo della rendita di vecchiaia minima secondo l’arti- colo 34 capoverso 5; il Consiglio federale prevede la possibilità per gli assicurati di chiedere che tali redditi siano inclusi nel calcolo.
Art. 5 cpv. 1 (variante 3a), 2bise 2ter
1Dal reddito di un’attività dipendente (salario determinante) è prelevato un contributo dell’4,45 per cento.
2bisLe prestazioni assicurative che in caso di malattia o infortunio sono versate al di- pendente dal datore di lavoro o da un’assicurazione per la durata del rapporto di lavoro sono equiparate al salario determinante.
2terLa parte del reddito versata dal datore di lavoro risultante da diritti di partecipa- zione ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1bisdella legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, fatta eccezione per le eccedenze di liquidazione, e superiore, annualmente, al 15 per cento del valore fiscale di questi diritti di parteci- pazione è considerata salario determinante. Il valore fiscale dei diritti di partecipa- zione è determinato dalle autorità fiscali cantonali ed è comunicato su richiesta alle casse di compensazione.