Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
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Art. 29sexies3. Accrediti per compiti educativi
1All’assicurato sono assegnati accrediti per compiti educativi per gli anni civili com- presi tra il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede il giorno in cui raggiunge l’età di riferimento durante i quali:
a. era affiliato all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera; e
b. ha esercitato l’autorità parentale su uno o più figli di meno di 16 anni.
2A ciascuno dei genitori che esercitano congiuntamente l’autorità parentale è asse- gnato un accredito per anno civile. Se soltanto uno dei genitori adempie le condizioni di cui al capoverso 1, gli sono assegnati due accrediti per anno civile.
3Previa dichiarazione di un genitore o su decisione di un tribunale o di un’autorità di protezione dei minori e degli adulti, l’accredito di un genitore può essere assegnato all’altro genitore.
4L’accredito per compiti educativi corrisponde a una volta e mezzo l’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
5Il Consiglio federale disciplina segnatamente:
a. l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi, nei casi in cui uno o en- trambi i genitori hanno in custodia figli senza però esercitare l’autorità paren- tale;
b. l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi, nei casi in cui le condi- zioni di diritto non sono adempiute per l’intero anno civile;
c. le modalità, nei casi in cui l’accredito di un genitore è assegnato all’altro ge- nitore.
Art. 29septies4. Accrediti per compiti assistenziali
1L’assicurato che si occupa di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare ha diritto a due accrediti per compiti assistenziali se può raggiungere facilmente la persona che assiste. Deve far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
2Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto a un accredito per com- piti educativi non è assegnato alcun accredito per compiti assistenziali.
3Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1. Esso disciplina la procedura nonché l’assegnazione degli accrediti per compiti assistenziali nei casi in cui:
a. più persone adempiano le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
b. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempiute per l’intero anno civile.