Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030)
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 1b Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
Non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo la legge del 22 giu- gno 20073 sullo Stato ospite (LSO) per l’attività svolta in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale;
b. i familiari delle persone di cui alla lettera a che le accompagnano e non eser- citano un’attività lucrativa in Svizzera;
c. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono i criteri di cui all’articolo 1a per un periodo relativamente breve.
Art. 1c Continuazione dell’assicurazione
1Possono continuare a essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza at- tività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero;
c. le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate obbligatoriamente in Svizzera in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero;
d. le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il proprio co- niuge esercitante un’attività lucrativa, a condizione che quest’ultimo sia assi- curato in virtù della lettera a, dell’articolo 1a lettera e o di una convenzione internazionale.
2La continuazione dell’assicurazione è possibile soltanto se la persona in questione è stata assicurata conformemente alla presente legge per un periodo ininterrotto di al- meno tre anni immediatamente prima della continuazione.
3Il Consiglio federale precisa le condizioni per la continuazione dell’assicurazione; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.
Art. 1d Adesione all’assicurazione
Possono aderire all’assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO4 che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.