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Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine

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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030)

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Art. 6 (variante 3a) 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non

è tenuto a pagare contributi

1Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contri- buti pari all’8,9 per cento del salario determinante.

2I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’arti- colo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,45 per cento del sa- lario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.

Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente

1. Regola

1Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,9 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 40 500 franchi, ma è almeno di 10 100 franchi, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,45 per cento se- condo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 10 000 franchi, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 445 franchi l’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipen- dente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

Art. 9 cpv. 2, 2bise 3

2Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare:

a. gli interessi sui debiti commerciali;

b. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e 2 e 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite sulla sostanza commerciale effettivamente subite nel periodo di cal- colo, se sono state allibrate;

d. le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda nel periodo di calcolo a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia esclusa qualsiasi uti- lizzazione contraria allo scopo;

e. i contributi correnti versati a istituti della previdenza professionale, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro.

2bisDal reddito lordo è inoltre dedotto l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

3Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, gli utili di liquidazione secondo l’articolo 37b LIFD e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accer- tati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.