Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
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4Durante il periodo di assicurazione di cui ai capoversi 1 e 2, gli assicurati possono:
a. riscuotere una parte della loro prestazione di vecchiaia;
b. assicurare soltanto una parte del loro salario.
5Nel suo regolamento l’istituto di previdenza deve stabilire l’aliquota applicabile per il calcolo degli accrediti di vecchiaia fino all’età di 70 anni. Il Consiglio federale sta- bilisce l’aliquota applicabile in assenza di una disposizione regolamentare al riguardo.
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 33c Sospensione del versamento della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferi- mento
1Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli as- sicurati che riprendono a esercitare un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età di riferimento, di far sospendere il versamento della rendita di vecchiaia fino alla cessa- zione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni. Durante il periodo di sospensione l’avere di previdenza rimane presso l’istituto di previdenza.
2Gli assicurati che fanno sospendere il versamento della rendita di vecchiaia possono chiedere in qualsiasi momento la ripresa del versamento.
3Gli assicurati che fanno sospendere il versamento della rendita di vecchiaia non be- neficiano di alcuna garanzia dei diritti acquisiti.
4L’istituto di previdenza non può autorizzare i suoi assicurati che fanno sospendere il versamento della rendita di vecchiaia a effettuare riscatti.
5Se un assicurato muore durante il periodo di sospensione del versamento della sua rendita di vecchiaia, le prestazioni per superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia che avrebbe percepito al momento del decesso.
6Se ha riscosso capitale a titolo di prestazione di vecchiaia, l’importo riscosso non può essere restituito all’istituto di previdenza.
7In caso di divorzio durante il periodo di sospensione del versamento della rendita di vecchiaia, la parte della rendita da ripartire è calcolata sulla base della rendita di vec- chiaia che l’assicurato avrebbe percepito al momento del promovimento della proce- dura di divorzio.
Art. 49 cpv. 2 n. 2 e 2a
2Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla pre- videnza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:
2. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2 e 3, 13a e 13b); 2a. la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia (art. 33c),