Progetto posto in consultazione - LAVS
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 21 pagine
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Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030)
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Art. 12 cpv. 2 e 3
2Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno il domicilio o la sede in Svizzera e impiegano personale obbligatoriamente assicurato.
3Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale.
Art. 13 (variante 3a) Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,45 per cento della somma dei salari determinanti pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
Titolo prima dell’art. 13a
Bbis. Gestione dei salari da parte di terzi
Art. 13a
1Il datore di lavoro può incaricare un terzo con sede in Svizzera di procedere al pro- prio posto e tramite il suo numero di membro al conteggio e al pagamento dei contri- buti per tutti i propri dipendenti. Le disposizioni della presente legge concernenti il datore di lavoro sono applicabili per analogia al terzo in questione.
2Il terzo deve informare la sua cassa di compensazione del suo incarico di cui al ca- poverso 1 e fornirle le informazioni necessarie sul datore di lavoro.
3La cassa di compensazione competente riscuote i contributi presso il terzo. In caso di pagamenti scaduti, informazioni mancanti o reclamo di contributi arretrati, la cassa di compensazione può rivolgersi direttamente al datore di lavoro.
Art. 29biscpv. 3, 4, frase introduttiva, e 4bis
3Se ha versato contributi all’AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, l’avente diritto può chiedere, due volte, che la rendita sia ricalcolata. Nel nuovo cal- colo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall’attività lucrativa che l’avente diritto ha conseguito durante il periodo di contribuzione supplementare e sui quali ha versato contributi. A questi redditi è applicato un fattore di maggiorazione di 1,4. I contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non fanno nascere il diritto a una rendita.
4Eventuali lacune contributive e assicurative possono essere colmate con i contributi versati dall’avente diritto dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, se durante tale periodo:
4bisPer il nuovo calcolo della rendita volto a colmare eventuali lacune contributive e assicurative è applicabile il capoverso 3.