Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

2

La licenza di circolazione può essere ritirata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

3

Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 111 OAC.

Art. 30 Divieto di continuare la corsa

La polizia impedisce al conducente di continuare la corsa se:

a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della

licenza;

b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il quale non è richiesta una

licenza di condurre;

c. ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore

allo 0,80 per mille;

d. non osserva una condizione concernente la vista;

e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all’uso di veicoli adattati alla

menomazione o alla statura;

f. conduce un veicolo che può circolare senza licenza di circolazione e senza targhe giusta l’articolo 72

OAC, se possono essere invocati i motivi di cui all’articolo 29.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 38 cpv. 3 OAC. La precedente lettera f dell’art. 38 cpv. 3 OAC ora figura, per analogia, nell’art. 29 cpv. 3 dell’OCCS.

Art. 31 Procedura

1

La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa di condurre indicando le

conseguenze giuridiche del provvedimento.

2

Le licenze di circolazione e le targhe ritirate devono essere inviate con il rapporto di polizia all’autorità incaricata delle revoche delle licenze.

3

Se i motivi che hanno cagionato il ritiro di una licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite immediatamente o il veicolo deve essere

riconsegnato per l’ulteriore uso.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 39 e 113 OAC.

Art. 32 Conducenti e veicoli stranieri

Nei confronti dei conducenti stranieri si adottano le medesime misure. Se esistono motivi che impongono il ritiro delle licenze e delle targhe, le licenze e le targhe non vengono ritirate. Deve essere impedito in modo idoneo di continuare il viaggio.

Spiegazioni:

Per analogia, ripresa dell’art. 116 cpv. 1-4 OAC.

Sezione 3: Notifiche degli organi di polizia

Art. 33 Denunce

La polizia notifica all’autorità cantonale competente le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 123 cpv. 1 lett. a OAC.