Allegato 1 (OCCS)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1
Art. 34 Sospetto di inabilità alla guida
Se la polizia o un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, li comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 123 cpv. 3 OAC.
Art. 35 Difetti ai veicoli
La polizia notifica all’autorità d’immatricolazione i veicoli che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli.
Spiegazioni:
Riferimento, quanto al contenuto, all’art. 34 cpv. 1 OETV.
Capitolo 6: Reciproca assistenza
Art. 36 Trasporti di merci pericolose
1 Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un conducente di un veicolo straniero o da un’impresa straniera devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui l’impresa ha la sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare adeguate misure a carico del contravventore o dei contravventori.
2 Se sono constate infrazioni gravi o ripetute commesse da un veicolo o un’impresa svizzeri all’estero, le autorità cantonali effettuano un controllo aziendale nelle imprese interessate e comunicano il risultato allo Stato denunciante o richiedente.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 7 della direttiva 95/50/CE.
Art. 37 Periodi di lavoro e di riposo
1 Se sono constatate infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro e di riposo, commesse da un conducente straniero, queste saranno segnalate, unitamente alle misure adottate all’occorrenza, alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo aziendale nell’impresa interessata e di comunicare loro il risultato.
2 Se sono constatate all’estero infrazioni commesse da conducenti svizzeri, le autorità cantonali
comunicano il risultato di un eventuale controllo aziendale allo Stato denunciante o richiedente.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 17 cpv. 2 del regolamento (CEE) 3820/95 e dell’art. 12 cpv. 2 AETR.
Art. 38 Veicoli utilitari
1 Se sono constatati difetti gravi a un veicolo utilitario straniero, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicare loro il risultato.
2 Se sono constatati all’estero difetti gravi a un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato denunciante o richiedente.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 7 cpv. 2 della direttiva 2000/30/CE.