Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

4 Sono oggetto dei controlli:

a. i punti da controllare giusta l’articolo 18;

b. i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali;

c. i periodi di guida in una settimana rispettivamente due settimane;

d. la durata massima di lavoro settimanale;

e. eventualmente il totale delle ore supplementari dell’anno civile;

f. i periodi di riposo settimanale;

g. la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri risp. settimanali;

h. l’uso e la conservazione dei mezzi di controllo;

i. i compendi sul tempo di lavoro, di guida e di riposo;

j. lo scaricamento di dati da odocronografi digitali.

5

Oltre ai controlli periodici di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera b sono effettuati controlli dell’azienda in particolare se sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada oppure esiste il sospetto di un’infrazione da parte del datore di lavoro. Questi controlli sono computati con il numero di controlli giusta l’articolo 6 capoverso 2 lettera b.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 6 della direttiva 2006/22/CE.

Sezione 3: Diplomatici e persone con statuto analogo

Art. 20

1

I conducenti al beneficio dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l’accertamento dell’identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

2

I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere ritirati.

3

Le prove dell’alito e i prelievi del sangue non possono essere ordinati nei confronti di conducenti che godono della inviolabilità illimitata.

4

La polizia impedisce la continuazione del viaggio se il conducente o il veicolo si trovano in uno stato tale da rendere la continuazione del viaggio impossibile senza mettere in grave pericolo la circolazione. La polizia annuncia immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate indicando il veicolo e l’identità del conducente.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 134 OAC.

Capitolo 3: Controllo dei veicoli

Sezione 1: Controllo dello stato tecnico dei veicoli

Art. 21 Veicoli utilitari

1

I controlli dello stato tecnico dei veicoli utilitari sono effettuati secondo le prescrizioni delle direttive 2000/30/CE17 e 2003/26/CE18.

2

Comportano i seguenti elementi:

a. un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo fermo;

b. un esame dei documenti attestanti un recente controllo dello stato tecnico (cpv. 4), l’ultimo esame

periodico giusta l’articolo 33 OETV o la legislazione straniera;

c. un’ispezione tecnica intesa a rivelare difetti di manutenzione;

d. un esame successivo giusta l’articolo 33 capoverso 1bis OETV presso un organismo autorizzato ad

eseguire un esame periodico, se la portata dei difetti di manutenzione e in particolare i difetti ai

dispositivi di frenatura possono costituire un rischio per la sicurezza.

17 Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10 agosto 2000, pag. 1)

18 Direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8 aprile 2003, pag. 37).