Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

Capitolo 4: Controlli del traffico pesante giusta l’articolo 46 OTTP

Art. 26

I controlli del traffico pesante conformemente agli accordi di prestazione conclusi dalla Confederazione con i Cantoni (art. 46 OTTP) sono effettuati da persone espressamente formate.

Spiegazioni:

Oggetto, portata e veicoli da controllare devono continuare ad essere fissati, come finora, nei singoli accordi di

prestazione.

Capitolo 5: Provvedimenti

Sezione 1: Ripristino dello stato conforme alle prescrizioni

Art. 27

1 Gli organi di polizia vigilano affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.

2 Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l’operazione.

3 In caso di inosservanza dell’obbligo della manutenzione del sistema antinquinamento, gli organi di polizia ordinano che venga effettuato il servizio di manutenzione.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 132 cpv. 2 OAC (cpv. 2) come anche dell’art. 133a cpv. 1 periodo 2 OAC (cpv. 3)

Sezione 2: Sequestro delle licenze e divieto di continuare la corsa

Art. 28 Licenza per allievo conducente e licenza di condurre

1

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere sequestrata sul posto se il

conducente:

a. appare in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o

superiore allo 0,80 per mille;

b. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;

c. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

2

La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata in particolare se il conducente:

a. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o

di oltre 40 km/h sulle autostrade;

b. su un’autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in

senso inverso o in retromarcia;

c. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;

d. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il

ferimento di una persona.

3

Il ritiro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria,

sottocategoria o categoria speciale comporta anche il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l’autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 38 cpv. 1, 2 e 4 OAC.

Art. 29 Licenza di circolazione

1

La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:

a. manca la prescritta assicurazione per il veicolo;

b. all’atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata che una o parecchie violazioni

delle prescrizioni determinanti in materia minacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada e che non può essere ripristinato in loco lo stato conforme alle prescrizioni.