Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

2

È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo.

3

Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte agli esami.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 140 OAC

Per quanto concerne la modifica nel capoverso 1 lett. a n. 2 cfr. le spiegazioni relativa all’art. 10.

Art. 12 Obblighi della polizia

1

La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

a. in caso di rifiuto di collaborare a un’analisi preliminare o a un’analisi dell’alito, verrà ordinato un prelievo

del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);

b. il riconoscimento del risultato dell’analisi dell’alito comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e

penale.

2

La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare, all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l’art. 91a cpv. 1 LCStr).

3

L’esecuzione dell’analisi dell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alito e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto secondo l’allegato 1.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 141 OAC

Art. 13 Prelievo del sangue e delle urine

1

Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata.

2

Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’USTRA.

3

Su proposta dei Cantoni, l’USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l’attività dei laboratori riconosciuti.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 142 OAC

Art. 14 Esame medico

1

Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti,

accertabili a livello medico conformemente al modulo di cui all’allegato 2.

2

L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare un’analisi se la persona

interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 142a OAC

Art. 15 Parere di un perito

1

I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all’attenzione dell’autorità penale e

dell’autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sull’abilità alla guida se:

a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l’abilità alla guida e non si tratta né di alcol

né di una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC;

b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2

ONC, ma vi sono indizi d’inabilità alla guida.