Allegato 1 (OCCS)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1
Spiegazioni:
Il contenuto del registro si evince dai moduli che figurano negli allegati degli atti normativi dell’UE.
Capitolo 8: Disposizioni penali e finali
Art. 45 Disposizioni penali
Chiunque ostacola l’autorità d’esecuzione nei suoi controlli, rifiuta ad essa l’accesso all’azienda o la produzione delle informazioni necessarie o la consegna dei documenti di controllo e i supporti elettronici dei dati oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l’arresto o con la multa.
Spiegazioni:
Ripresa dalle pertinenti disposizioni penali SDR, OLR 1 e OLR 2.
Art. 46 Attribuzioni e compiti dell’USTRA
L’USTRA:
a. disciplina, d’intesa con il METAS:
1. l’esecuzione e la procedura per i controlli con ausili tecnici (art. 8 cpv. 2),
2. le esigenze dei sistemi e dei generi di misurazioni come anche i margini d’errore inerenti agli
apaprecchi e alle misure;
b. fissa le esigenze poste al personale incaricato dei controlli e della valutazione durante i controlli di cui
all’articolo 8 capoverso 2;
c. determina:
1. i punti da verificare durante i controlli secondo la presente ordinanza e la procedura da seguire,
2. forma e contenuto dei moduli impiegati durante i controlli secondo la presente ordinanza;
d. disciplina:
1. d’intesa con la Direzione generale delle dogane, i particolari dell’esecuzione dei controlli di polizia al passaggio del confine,
2. le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l’inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell’influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti,
3. le esigenze riguardanti gli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi dell’alito e loro impiego.
Spiegazioni:
Per analogia ripresa degli artt. 130 cpv. 4, 132 cpv. 3, 133 e 137 cpv. 2 OAC. L’impiego di ausili tecnici è attualmente già trattato in diverse direttive. L’edizione di queste ultime è ormai definita a livello d’ordinanza.
Art. 47 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il gg.mm.aaaa.
Spiegazioni:
È previsto di far entrare in vigore l’OCCS a metà 2007.
Allegato 1
Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti o per spossatezza) e conferma dell’ordine di prelievo del sangue/delle urine
Spiegazioni:
Ripresa dell’allegato 8 OAC; contemporaneo adeguamento nel n. 10 (cfr. in proposito le spiegazioni relativa all’art. 10) e 12
Allegato 2
Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti
Spiegazioni:
Ripresa dell’allegato 9 OAC