Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

Capitolo 7: Notifiche e registro dei controlli di polizia

Sezione 1: Notifiche dei Cantoni

Art. 39 Controlli secondo mandato di base

1

I Cantoni fanno all’USTRA un rapporto annuo concernente:

a. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l’articolo 44 lettera b numero 1;

b. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l’articolo 44 lettera b numero 2;

c. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro e di riposo giusta l’articolo 44 lettera b numero 3;

d. il numero delle aziende, sottoposte all’OLR 1, domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate;

e. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo commesse da conducenti di veicoli stranieri

in Svizzera, le sanzioni inflitte per queste e per quelle commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro UE.

2 L’USTRA disciplina le modalità delle notifiche e la pertinente procedura.

Spiegazioni:

Il cpv. 1 si riferisce al registro previsto nell’art. 44 che a sua volta si fonda sui rispettivi atti normativi dell’UE. La forma e la procedura delle notifiche (cpv. 2) saranno fissate dall’USTRA in un’ordinanza che prenderà come esempio i singoli atti normativi dell’UE.

Controlli tecnici: riferimento alla direttiva 2000/30/CE. È introdotta la presentazione di un rapporto annuo

all’USTRA sui dati attuali necessari per un’analisi periodica della situazione.

Controllo delle merci pericolose: La presentazione di un rapporto annuo all’USTRA si fonda sulla prescrizione dell’art.

9 della direttiva 95/50/CE che prevede la trasmissione di un rapporto annuo alla

Commissione.

Controllo OLR: La presentazione di rapporto annuo è disciplinata della direttiva 2006/22/CE, art. 17 del

regolamento 3820/85/CEE e art. 19 del regolamento 3821/85/CEE.

Art. 40 Controlli sul fondamento di accordi di prestazione

I Cantoni che hanno concluso con la Confederazione accordi di prestazione sull’intensificazione del controlli del traffico pesante giusta l’articolo 46 dell’ordinanza sul traffico pesante, notificano all’USTRA tutte le attività di cui nell’accordo di prestazione.

Spiegazioni:

I dettagli delle notifiche risultano dagli accordi di prestazione.

Art. 41 Notifiche all’UFT

I Cantoni notificano all’UFT:

a. le infrazioni di cui negli articoli 36 - 38 come anche le misure adottate;

b. le altre infrazioni gravi e quelle lievi e ripetute constatate durante i controlli eseguiti conformemente alla

presente ordinanza.

Spiegazioni:

Queste notifiche servono all’UFT come base decisionale per quei casi in cui deve essere revocato un attestato

d’impresa di trasporti su strada rilasciato conformemente all’ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (RS 744.103).

Sezione 2: Notifiche dell’USTRA

Art. 42

1 L’USTRA trasmette:

a. alla Commissione dell’EU:

1. annualmente un rapporto sui controlli delle merci pericolose,

2. ogni biennio un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro e di riposo come anche sui controlli tecnici;

b. al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ogni biennio un rapporto sui

controlli relativi ai periodi di lavoro e di riposo.