Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

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Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimicotossicologica e motiva le proprie conclusioni.

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Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

a. hanno concluso con successo una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione

equivalente in Svizzera o all’estero, e

b. possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione

dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 142b OAC

Art. 16 Altro accertamento dell’inabilità alla guida

È possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento relativo al consumo e altri parametri analoghi, in particolare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi

preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più ampie in materia procedurale.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 142c OAC

Sezione 2: Controllo dei periodi di lavoro e di riposo

Art. 17 Principio

Il controllo dei periodi di lavoro e di riposo è effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/22/CE15 e dell’Accordo europeo del 1° luglio 197016, relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

Spiegazioni:

Riferimento al diritto UE vincolante per la Svizzera.

Art. 18 Attività di controllo su strada

Gli organi di polizia controllano su strada in particolare l’osservanza delle prescrizioni concernenti:

a. i periodi di guida giornalieri;

b. le interruzioni di lavoro e di guida;

c. i periodi di riposo giornalieri;

d. l’ultimo periodo di riposo settimanale;

e. la presenza a bordo del veicolo e l’uso dell’apparecchio di controllo;

f. l’impiego e il corretto funzionamento dell’odocronografo.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 4 della direttiva 2006/22/CE, che fissa i punti da controllare.

Art. 19 Attività di controllo nell’azienda

1 I controlli nell’azienda sono effettuati alla sede dell’azienda o alla sede di una sua succursale. Se la sede è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d’immatricolazione informa l’autorità competente per il controllo nell’azienda.

2 Invece di un controllo nell’azienda, il controllo può essere effettuato sulla base dei pertinenti documenti richiesti. Se l’azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l’articolo 13 lettere b, c e d OLR 1, può con le debite precauzioni trasmetterli per via elettronica all’autorità di controllo nella forma riconosciuta da quest’utlima.

3 Se possibile devono essere inclusi nella valutazione almeno i mezzi di controllo di un mese.

15 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 del 11 aprile 2006, pag. 35)

16 RS 0.822.725.22