Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

b. ogni anno, siano coperti almeno il 3 per cento dei giorni lavorativi dei conducenti che sottostanno all’OLR

1, di cui almeno il 30 per cento nel quadro dei controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro dei controlli aziendali;14

c. siano effettuati sufficienti controlli dello stato tecnico dei veicoli utilitari (veicoli adibiti al trasporto di

persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a otto,

autocarri come anche rimorchi e semirimorchi con un peso totale di oltre 3'500 kg).

Spiegazioni:

Il capoverso 1 si fonda fra l’altro sui principi sviluppati nel quadro di Via sicura.

Il capoverso 2 riprende da un canto il tenore dell’art. 25 cpv. 2 SDR e, dall’altro, i principi della direttiva 88/599/CEE e 2000/30/CE. La direttiva 88/599/CEE fissa condizioni minime per il controllo dell’applicazione dei regolamenti

3820/85/CEE e 3821/85/CEE (controllo della durata del lavoro e del riposo). Con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 febbraio 2006, questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/22/CE. In essa viene aumentata la quota minima dei giorni di lavoro controllati dall’1 al 2 per cento a contare dal 1° gennaio 2008 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2010. A contare dal 1° gennaio 2008 almeno il 30 per cento di questi controlli dovrà essere effettuato su strada e almeno il 50 per cento nei quadro dei controlli aziendali. In Svizzera queste disposizioni dovrebbero già entrare in vigore con l’OCCS.

Art. 7 Luogo del controllo

1

Nel traffico pubblico, il controllo delle licenze è ammesso in qualsiasi momento; fuori del traffico pubblico, la presentazione delle licenze e dei permessi è obbligatoria per consentire di chiarire le infrazioni e gli infortuni. Sono fatti salvi gli articoli 19 e 24 della presente ordinanza.

2

Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance ufficiali e sottoporli a controlli più completi nei centri di controllo.

3 I controlli stradali di merci pericolose sono eseguiti in luoghi dove i veicoli, per i quali sono riscontrate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono essere resi conformi alle prescrizioni oppure fermati sul posto senza pericolo per la sicurezza.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 131 (cpv. 1) e 132 cpv. 1 OAC (cpv. 2) come anche dell’art. 27 cpv. 2 SDR (cpv. 3).

Art. 8 Controllo mediante ausili tecnici

1 Le prove delle infrazioni alle prescrizioni della circolazione sono rilevate secondo la procedura penale cantonale.

2 Gli ausili tecnici devono essere impiegati se possibile per la sorveglianza:

a. della velocità;

b. del rispetto dei segnali luminosi;

c. della distanza di sicurezza tra veicoli che seguono;

d. dei pesi e delle dimensioni;

e. dello stato tecnico dei veicoli.

Spiegazioni:

Il ricorso ad ausili tecnici è disciplinato attualmente in più direttive. Cfr. spiegazioni relative all’art. 47 OCCS

Capitolo 2: Controllo dei conducenti di veicoli

Sezione 1: Controllo dell’abilità alla guida

Art. 9 Analisi preliminari

1

Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.

2

Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e in tale stato ha condotto un veicolo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore. 3

Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell’apparecchio.

14 Proposta del 21 ottobre 2003, presentata dalla Commissione, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni minime per l’esecuzione della direttiva 2002/15/CE come anche del regolamento (CEE) n° 3820/85 e (CEE) n° 3821/85 del Consiglio sulla legislazione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada COM (2003) 628