Allegato 1 (OCCS)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine

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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1

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Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi

d’inabilità alla guida si rinuncia a ulteriori esami.

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Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato

all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, essa esegue un’analisi dell’alito.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 138 OAC

Art. 10 Esecuzione dell’analisi dell’alito

1

L’analisi dell’alito si effettua almeno venti minuti dopo l’assunzione di bevande o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca.

2

Le analisi dell’alito vanno eseguite con apparecchi che:

a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,20 e il 3,00

per mille;

b. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0,02 e l’1,00 per mille con una

precisione al massimo dello 0,05 per mille, e

c. convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

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Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille, si applica l’articolo 11 capoverso 1 lettera c.

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L’inabilità alla guida della persona interessata è accertata se:

a. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per

mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo a motore,

riconosce questo valore;

b. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per

mille, ma inferiore a 1,10 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo senza motore o un ciclomotore, riconosce questo valore.

Spiegazioni:

Ripresa dell’art. 139 OAC.

L’elemento nuovo sta nella possibilità offerta ai conducenti di veicoli senza motore o di ciclomotori (cpv. 4 lett. b) di riconoscere un valore più elevato rispetto ai conducenti di veicoli a motore. Corrisponde a un’esigenza della polizia. Infatti, condurre un velocipede in stato d’ebrietà costituisce un’infrazione sui generis per cui, ad esempio nel Canton Berna, viene generalmente inflitta una multa di CHF 140.-. I costi per un esame del sangue (nel Canton Berna CHF 337.-) sono sproporzionati rispetto alla multa comminata. Tuttavia, il valore per cui è ammesso il riconoscimento non deve essere troppo elevato anche per i conducenti di veicoli senza motore in quanto è in causa il suo potere di

discernimento e, in caso di reiterata recidiva, la sua inabilità a condurre. Dal 1° maggio 1988, in Germania vige già il disciplinamento secondo cui, se il risultato dell’analisi dell’alito è inferiore all’1,10 per mille (relativa inabilità alla guida), si rinuncia all’esame del sangue. Tale disciplinamento giustifica la prassi invalsa di lasciare al conducente di un veicolo senza motore la facoltà di riconoscere un valore inferiore all’1,10 per mille e quindi di ordinare l’esame del sangue soltanto quando è eguagliato e superato tale valore.

Art. 11 Esame del sangue e delle urine

1

È ordinato un esame del sangue se:

a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell’alito:

1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille,

2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 o, per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore a 1,10 e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni,

3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebrietà nelle due ore precedenti il controllo;

b. vi sono indizi che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e

in tale stato abbia condotto un veicolo;

c. non è possibile eseguire un’analisi preliminare o un’analisi dell’alito e vi sono indizi d’inabilità alla guida.