Allegato 1 (OCCS)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 19 pagine
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Proposta di atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OCCS Allegato 1
3 Prima di effettuare un esame giusta il capoverso 2 lettera c, devono essere consultati eventuali rapporti d’esame disponibili riguardanti un controllo tecnico recentemente effettuato su strada o di un esame periodico giusta il capoverso 2 lettera b. Il controllo dei punti da verificare che comprovatamente sono già stati oggetto di un’ispezione durante gli ultimi tre mesi deve essere effettuato soltanto in presenza di difetti o di una non conformità manifesti.
4
Dopo l’ispezione tecnica o l’esame successivo giusta il capoverso 2 lettere c e d, al conducente è
rilasciato un pertinente rapporto.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 4 della direttiva 2000/30/CE.
Art. 22 Altri veicoli
1 L’articolo 21 si applica per analogia al controllo degli altri veicoli.
2
Gli organi di polizia, fondandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV), controllano se il detentore ha fatto effettuare il servizio di manutenzione antinquinamento (art. 59a ONC). 3
Essi possono, nel traffico, procedere a controlli dei gas di scarico secondo l’articolo 36 OETV, in
collaborazione con l’autorità d’immatricolazione.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 133a OAC.
Sezione 2: Controlli delle merci pericolose
Art. 23 Controlli stradali delle merci pericolose
1
Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose è effettuato secondo l’elenco dell’allegato I della direttiva 95/50/CE19, nella versione delle direttive 2001/26/CE20 e 2004/112/CE21.
2 Dopo il controllo al conducente sono consegnati o una lista di controllo o un certificato di controllo.
3 Prima di effettuare un controllo devono essere consultati eventuali liste di controllo o certificati disponibili riguardanti un controllo recentemente effettuato. Il controllo è eventualmente ridotto alla portata necessaria.
Spiegazioni:
Riferimento al diritto UE vincolante per la Svizzera e ripresa dell’art. 27 cpv. 3 SDR (cpv. 2).
Art. 24 Controlli delle merci pericolose presso le imprese
1 Le autorità cantonali eseguono controlli presso le imprese di speditori, vettori e destinatari. Siffatti controlli possono essere effettuati segnatamente se, durante i controlli stradali, vengono constatate infrazioni.
2 Se, in occasione di un controllo presso un’impresa, sono riscontrate una o più infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni o devono essere presi provvedimenti idonei prima che il veicolo lasci l’impresa.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 27 cpv. 4 e 5 SDR.
Art. 25 Disposizioni comuni
1 In occasione di controlli stradali o presso le imprese di speditori, vettori e destinatari, possono essere richiesti campioni di merce o d’imballaggi e vietati trasporti o confiscati imballaggi.
2 Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.
Spiegazioni:
Ripresa dell’art. 27 cpv. 6 SDR (cpv. 1) Ripresa dell’art. 4 cpv. 4 della direttiva 95/50/CE (cpv. 2)
19 Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17 ottobre 1995, pag. 35)
20 Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 168 del 23 giugno 2001, pag. 23)
21 Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 367 del 14 dicembre 2004, pag. 23)