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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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Art. 28 Condizioni

È consentito segnalare persone scomparse ai sensi dell’articolo 27 lettera a soltanto se:

a. devono essere internate per decisione di un servizio responsabile;

b. sono minorenni.

Art. 29 Misure

1 L’Ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.

2 Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’Ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione, che la persona è stata trovata.

3 Se l’Ufficio SIRENE riceve da un altro Ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, cancella la relativa segnalazione e informa della cancellazione l’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione.

4 È consentito porre sotto protezione le persone segnalate in virtù dell’articolo 27 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se, ai sensi della legislazione svizzera, sono date le condizioni per un internamento. L’adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso.

5 È consentito porre sotto protezione i minorenni di cui è stata segnalata la scomparsa e che non sono contemplati dal capoverso 4 e impedire loro di proseguire il viaggio, se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto.

Sezione 4: Segnalazioni di persone coinvolte in un procedimento penale

Art. 30 Condizioni

1 È consentito segnalare delle persone coinvolte in un procedimento penale soltanto su domanda di un’autorità di perseguimento penale o di un tribunale.

2 È consentito segnalare soltanto le persone seguenti:

a. i testimoni;

b. gli imputati citati a comparire, nell'ambito di un procedimento penale, dinanzi all'autorità di perseguimento penale o in tribunale;

c. gli imputati o i condannati ai quali dev’essere notificata una sentenza penale, altri documenti o un’ingiunzione di presentarsi per subire una pena detentiva.

Art. 31 Misura

L’Ufficio SIRENE comunica allo Stato autore della segnalazione, il luogo di dimora o il domicilio della persona.