Progetto
Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
6. il servizio responsabile della gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS): esclusivamente per trattare i dati segnaletici,
7. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
b. il Ministero pubblico della Confederazione: esclusivamente nell’ambito del-
le sue competenze di lotta contro i crimini e i delitti internazionali come pure per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale;
c. nell’Ufficio federale di giustizia (UFG):
1. la divisione Assistenza giudiziaria internazionale: esclusivamente in relazione con le procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assistenza internazionale in materia penale,
2. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori: esclusivamente in relazione ai suoi compiti ai sensi della Convenzione del 25 ottobre 19808 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori;
d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale;
e. nell’Amministrazione federale delle dogane:
1. il Corpo delle guardie di confine,
2. le sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e la divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane: esclusivamente per eseguire i loro compiti nell’ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perseguimento e dell’esecuzione penale, come pure dell’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale,
3. gli uffici doganali: esclusivamente per sorvegliare e controllare il traffico delle persone e delle merci;
f. nell’Ufficio federale della migrazione (UFM), la divisione Entrata, dimora e
ritorno: esclusivamente per controllare la richiesta di un visto, per rilasciare un titolo di soggiorno, per ordinare e verificare i divieti e le restrizioni d’entrata nei confronti di cittadini degli Stati terzi, come pure per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione;
g. le rappresentanze svizzere all’estero: esclusivamente per controllare le ri-
chieste di visto;
h. le autorità cantonali di migrazione: esclusivamente per adempiere i loro
compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo;
i. gli uffici per la circolazione stradale: esclusivamente per verificare se un
veicolo di cui è richiesta l’immatricolazione non sia stato rubato, altrimenti sottratto o non sia ricercato ai fini di prova in un procedimento penale.