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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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3 Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’Ufficio SIRENE, esso consulta l’UFG e segnala le persone conformemente alle sue direttive.
4 Se mancano dei dati o dei documenti oppure se sono incompleti, l’Ufficio SIRENE consulta le autorità responsabili della Confederazione o dei Cantoni.
5 La richiesta scritta e i relativi documenti sono inviati all’UFG in ogni caso al più tardi il giorno feriale successivo, altrimenti la segnalazione è cancellata.
Art. 25 Scambio di informazioni supplementari
1 L’Ufficio SIRENE informa spontaneamente tramite lo scambio di informazioni supplementari tutti gli Stati Schengen sulle nuove segnalazioni delle persone da arrestare ai fini dell’estradizione.
2 L’Ufficio SIRENE trasmette a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla segnalazione, le seguenti informazioni:
a. l’autorità che chiede l’arresto;
b. l’esistenza di un mandato di arresto, di un documento con la medesima valenza giuridica o di una sentenza penale passata in giudicato e avente forza esecutiva;
c. la natura e la qualificazione giuridica del reato;
d. la descrizione delle circostanze del reato, compresi l'ora, il luogo e il grado di partecipazione nel reato della persona ricercata;
3 L’Ufficio SIRENE può inoltre trasmettere a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla segnalazione, le altre informazioni di cui all’allegato 3.
Art. 26 Conversione delle segnalazioni contrassegnate
Se uno Stato Schengen chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione in uscita, l’Ufficio SIRENE, dopo aver consultato l’UFG, converte per conto di questo Stato la segnalazione in una segnalazione ai fini dell’accertamento del luogo di dimora.
Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse
Art. 27 Persone scomparse
Nel SIS è consentito segnalare le persone come persone scomparse che:
a. devono essere poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce;
b. non devono essere poste sotto protezione.