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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. segnalazione: un insieme di dati non ancora o già memorizzato nel SIS ai fini della non ammissione di persone e della ricerca di persone e oggetti;
b. segnalazione in uscita: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità svizzere;
c. segnalazione in entrata: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen);
d. informazioni supplementari: delle informazioni non memorizzate nel SIS, collegate a delle segnalazioni e scambiate fra gli Uffici SIRENE;
e. Stato terzo: ogni Stato che non è membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
f. indicatore di validità: il contrassegno di una segnalazione in base al quale un determinato Stato Schengen non adotta la misura richiesta mediante la segnalazione oppure adotta in sua vece un’altra misura.
Capitolo 2: Responsabilità e architettura del sistema
Art. 3 Responsabilità del sistema
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS.
2 Esso statuisce esaustivamente in un regolamento sul trattamento dei dati le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 I Cantoni sono responsabili nella loro sfera di competenza delle misure di cui al capoverso 2.
Art. 4 Architettura del sistema
1 N-SIS comprende un archivio di insiemi di dati («copia nazionale») che consiste in una copia degli insiemi di dati contenuti nel sistema centrale dell’UE.
2 N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall’UE.
3 I dati SIS sono trattati tramite N-SIS. La copia nazionale serve soprattutto per l’interrogazione informatizzata.
4 Ai dati N-SIS si accede tramite il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP, tramite il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo come pure tramite il sistema informatizzato di gestione dell’Ufficio SIRENE.