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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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nazionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l’estradizione e se il diritto svizzero non consente l’estradizione.
3 In base all’indicatore di validità la Svizzera non esegue la misura richiesta nella segnalazione.
4 Se lo Stato Schengen autore della segnalazione chiede, per ragioni particolarmente gravi e urgenti, di eseguire la misura, l’autorità responsabile della segnalazione verifica la propria richiesta di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione.
Art. 13 Connessioni fra le segnalazioni
1 L’Ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnalazioni in uscita, se sussiste una reale esigenza operativa.
2 Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conservazione delle segnalazioni connesse fra loro.
3 La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d’accesso. Le autorità possono visionare le connessioni soltanto se dispongono del diritto d’accesso alle segnalazioni connesse.
Art. 14 Scambio di informazioni supplementari
1 L’Ufficio SIRENE scambia con gli altri Uffici SIRENE delle informazioni supplementari:
a. quando diffonde una segnalazione;
b. in seguito a un hit, affinché si possano adottare le misure adeguate;
c. nei casi in cui non è possibile adottare le misure necessarie;
d. con riguardo alla qualità dei dati;
e. con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
f. nei casi di usurpazione dell’identità di una persona;
g. con riguardo ai diritti d’accesso.
2 Fatto salvo l’articolo 25, le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti.
Sezione 2: Procedura
Art. 15 Segnalazioni di persone
1 Le autorità con diritto di comunicare trasmettono alla sezione Ricerche RIPOL una richiesta scritta di segnalazione corredata di tutti i documenti originali rilevanti.
2 La sezione Ricerche RIPOL trasmette all’Ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la segnalazione nel SIS.