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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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b. per motivi gravi di sicurezza interna; oppure

c. per prevenire un reato grave.

Art. 38 Qualità dei dati

1 Se esistono degli indizi su dati inesatti o trattati illegalmente, se ne informa senza indugio l’Ufficio SIRENE; i relativi documenti gli sono trasmessi per iscritto.

3 Se si tratta di segnalazioni in uscita l’Ufficio SIRENE prende senza indugio le disposizioni necessarie per effettuare la correzione, non appena è informato dell’esistenza di dati inesatti o di un trattamento illegale dei dati. Se si tratta di segnalazioni in entrata, trasmette entro dieci giorni l’informazione allo Stato Schengen autore della segnalazione.

Art. 39 Distinzione tra persone con caratteristiche simili

1 L’Ufficio SIRENE si accorda con gli altri Uffici SIRENE, se, quando registra o diffonde una nuova segnalazione, constata che è già segnalata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell’identità.

2 Se dalla verifica risulta che si tratta di due persone distinte, si aggiungono alla nuova segnalazione gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

3 Se una persona sostiene di non essere la persona oggetto di una segnalazione e se si tratta in effetti di due persone distinte, si informa la persone non segnalata che esiste la possibilità di completare la segnalazione conformemente all’articolo 41.

Art. 40 Segnalazioni multiple

1 Una persona non può essere oggetto di più di una segnalazione in uscita nel SIS.

2 Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in uscita nel SIS, l’Ufficio SIRENE stabilisce, in base al manuale SIRENE e dopo aver consultato le autorità responsabili delle segnalazioni, quale segnalazione ha la priorità.

3 Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in entrata nel SIS, l’Ufficio SIRENE si accorda sull’inserimento della nuova segnalazione con l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha segnalato per primo la persona nel SIS.

4 Se uno Stato Schengen chiede di parificare una propria segnalazione con una segnalazione in uscita già diffusa nel SIS, l’Ufficio SIRENE esegue lo scambio di opinioni, dopo aver consultato l’autorità responsabile della segnalazione.

Art. 41 Dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di

una persona

1 Quando sono possibili confusioni fra una persona segnalata e una persona la cui identità è stata usurpata, si aggiungono alla segnalazione, con il consenso esplicito della seconda persona, i dati che la riguardano.