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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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2 Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l’autorità responsabile della segnalazione. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di esprimere un parere.

3 Se l’Ufficio SIRENE ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, redige il parere d’intesa con l’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione e, se necessario, con l’UFM.

4 Se una persona presenta una richiesta di informazione, di principio la si informa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l’informazione entro questo termine, si avverte la persona. Tuttavia l’informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione.

5 Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, la si informa sulle misure adottate, al più tardi tre mesi dopo la presentazione della richiesta.

Art. 48 Diritto di informazione

1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione, ricevono le informazioni di cui all’articolo 8 delle legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati (LPD). Il SAP o l’UFM trasmettono d’ufficio e per iscritto queste informazioni unitamente alla notifica della decisione di cui all’articolo 19.

2 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 quando:

a. i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino dello Stato terzo interessato e l’informazione si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati;

b. il cittadino dello Stato terzo interessato è già informato;

c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell’articolo 9 LPD19.

Art. 49 Risarcimento dei danni

La responsabilità per danni correlati alla gestione del SIS è retta dagli articoli 19a- 19c della legge federale del 14 marzo 195820 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

18 RS 235.1

19 RS 235.1

20 RS 170.32