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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato

Art. 32 Condizioni

1 È consentito segnalare le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, soltanto su domanda di un’autorità di polizia o di perseguimento penale.

2 È consentito segnalare le persone soltanto se:

a. esistono indizi concreti che la persona interessata stia pianificando o commettendo un reato grave;

b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi.

3 È consentito segnalare i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, soltanto se esistono degli indizi concreti di un collegamento con dei reati gravi.

4 Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono soprattutto i reati contemplati dall’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 200317 sull’inchiesta mascherata.

Art. 33 Misure

1 L’autorità cantonale può far trasmettere tramite l’Ufficio SIRENE allo Stato Schengen autore della segnalazione, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasioni di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali:

a. il luogo, il momento o il motivo del controllo;

b. l’itinerario e la destinazione del viaggio;

c. le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo che si può ragionevolmente presumere siano associati agli interessati;

d. il veicolo usato;

e. gli oggetti trasportati;

f. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

2 Durante il controllo mirato l’autorità cantonale può perquisire la persona, il veicolo, il natante, l’aeromobile, il container o gli oggetti trasportati, a condizione che il diritto cantonale lo consenta.

3 Essa può far trasmettere i dati soltanto se il diritto cantonale consente la sorveglianza discreta e il controllo mirato.

17 RS 312.8