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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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j. riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari;
k. consiglia e assiste le autorità federali e cantonali su questioni che riguardano il SIS;
l. esegue le connessioni ai sensi dell’articolo 13.
Capitolo 5: Parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N- SIS)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 9 Condizione per la diffusione dei dati
È consentito diffondere una segnalazione nel SIS unicamente se l’insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.
Art. 10 Dati
1 I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 2.
2 Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all’allegato 2 sempre che siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti:
a. cognome(i);
b. data di nascita;
c. motivo della segnalazione;
d. misura da adottare.
Art. 11 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca
Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d’informazioni hanno sempre la priorità sulle segnalazioni e lo scambio d’informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.
Art. 12 Indicatore di validità
1 L’Ufficio SIRENE chiede all’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata di una persona scomparsa o di una persona o di un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, se le segnalazioni non sono compatibili con:
a. il diritto svizzero;
b. gli obblighi sanciti dai trattati internazionali; oppure
c. degli interessi nazionali essenziali.
2 L’Ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione, se, in virtù dei trattati inter-