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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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j. riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari;

k. consiglia e assiste le autorità federali e cantonali su questioni che riguardano il SIS;

l. esegue le connessioni ai sensi dell’articolo 13.

Capitolo 5: Parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N- SIS)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9 Condizione per la diffusione dei dati

È consentito diffondere una segnalazione nel SIS unicamente se l’insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.

Art. 10 Dati

1 I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 2.

2 Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all’allegato 2 sempre che siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti:

a. cognome(i);

b. data di nascita;

c. motivo della segnalazione;

d. misura da adottare.

Art. 11 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca

Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d’informazioni hanno sempre la priorità sulle segnalazioni e lo scambio d’informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.

Art. 12 Indicatore di validità

1 L’Ufficio SIRENE chiede all’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata di una persona scomparsa o di una persona o di un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, se le segnalazioni non sono compatibili con:

a. il diritto svizzero;

b. gli obblighi sanciti dai trattati internazionali; oppure

c. degli interessi nazionali essenziali.

2 L’Ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione, se, in virtù dei trattati inter-