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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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Art. 21 Misure
1 In caso di un hit alla frontiera l’entrata è negata, a meno che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.
2 In caso di un hit all’interno del territorio nazionale, l’UFM stabilisce la misura da adottare nel caso concreto, conformemente alle basi legali applicabili, a meno che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.
3 Se sono segnalati dei cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196016istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’Ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione.
Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione
Art. 22 Condizioni
La segnalazione di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione è consentita soltanto:
a. su domanda dell’UFG;
b. se esiste un mandato d’arresto, un documento avente la medesima valenza giuridica o una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva.
Art. 23 Procedura di segnalazione
1 L’UFG interviene su richiesta scritta dell’autorità federale o cantonale di perseguimento penale, del tribunale o dell’autorità penale esecutiva.
2 Esso trasmette all’Ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la segnalazione nel SIS.
3 Se l’Ufficio SIRENE constata che i documenti della segnalazione sono incompleti o inesatti ne informa senza indugio l’UFG.
4 L’UFG garantisce che l’Ufficio SIRENE, per scambiare le informazioni supplementari, possa sempre consultare i documenti originali.
Art. 24 Procedura urgente
1 Se la segnalazione non può essere ritardata, l’UFG può ordinarla all’Ufficio SIRENE anche per telescrivente o per telefono.
2 In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio l’autorità di cui all’articolo 23 capoverso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione direttamente all’Ufficio SIRENE.