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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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2 È consentito usare i dati complementari soltanto per:

a. distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;

b. permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di comprovare la propria identità e provare di essere stata vittima di un’usurpazione dell’identità.

3 Ai fini sanciti dal presente articolo è consentito registrare e trattare unicamente i seguenti dati personali:

a. cognome(i) e nome(i), cognome alla nascita, cognome(i) precedenti e pseudonimo(i) eventualmente registrati in un altro insieme di dati;

b. segni fisici particolari e inalterabili;

c. data e luogo di nascita;

d. sesso;

e. fotografie;

f. impronte digitali;

g. cittadinanza;

h. numero(i) del o dei documenti d’identità e data del rilascio.

4 I dati di cui al capoverso 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o su richiesta della persona interessata.

Art. 42 Durata delle segnalazioni di persone

1 Le segnalazioni di persone nel SIS sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

2 Esse sono cancellate automaticamente dopo tre anni. Le segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato sono cancellate automaticamente dopo un anno.

3 L’autorità responsabile della segnalazione è informata automaticamente con quattro mesi d’anticipo, sulla prevista cancellazione dal sistema.

4 Essa controlla d’intesa con l’autorità richiedente se è necessaria una proroga prima della cancellazione automatica della segnalazione.

5 È consentito prorogare una segnalazione se ciò è necessario per il suo scopo. La condizione consiste in una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.

6 In caso di una proroga i capoversi 1-3 si applicano per analogia.

7 L’autorità responsabile della segnalazione tiene delle statistiche sul numero di segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata.

Art. 43 Durata delle segnalazioni di oggetti

1 Le segnalazioni di oggetti nel SIS sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.