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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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5 Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2, statuisce i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e dal sistema informatizzato di gestione dell’Ufficio SIRENE sono trasferiti in N-SIS per via informatizzata.

Capitolo 3: Diritti delle autorità

Art. 5 Autorità con diritto di comunicare

1 Le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare, per svolgere i loro compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, delle segnalazioni da diffondere nel SIS:

a. le autorità di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettere a-j LSIP;

b. … [designare, se del caso, altre autorità cantonali in virtù dell’art. 16 cpv. 4 lett. j].

Art. 6 Servizi con diritto di accesso

1 Per svolgere i compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, i servizi seguenti sono autorizzati ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

a. presso fedpol:

1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP):

- per controllare le misure di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente all’articolo 67 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr),

- per individuare il luogo di dimora delle persone e cercare i veicoli in virtù dei compiti conferitigli dalla legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,

2. il servizio responsabile del sistema di ricerca RIPOL (sezione Ricerche RIPOL): esclusivamente per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni di persone e oggetti,

3. i servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, come pure la Centrale operativa e l’Ufficio SIRENE: esclusivamente per adempiere i loro compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni di persone,

4. la Polizia giudiziaria federale,

5. la sezione Documenti d’identità: esclusivamente per individuare il luogo di dimora delle persone e per trattare le segnalazioni di documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,

5 RS

6 RS 120