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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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2 L’Ufficio SIRENE richiede, su domanda dell’autorità che ha effettuato la consultazione, informazioni supplementari all’Ufficio SIRENE dello Stato autore della segnalazione. Esso comunica all’autorità che ha effettuato la consultazione le informazioni supplementari che gli sono state trasmesse e la consiglia sulle misure da adottare.
3 Esso informa immediatamente l’UFG quando viene fermata una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione.
Art. 18 Procedura in caso di un hit all’estero
1 In caso di un hit all’estero che riguardano una segnalazione svizzera, l’Ufficio SIRENE contatta senza indugio l’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione e concorda con essa le misure da adottare.
2 L’Ufficio SIRENE invita l’autorità che ha richiesto la segnalazione a fornirgli delle informazioni supplementari e le trasmette all’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto l’hit.
3 È consentito rinunciare al contatto ai sensi del capoverso 1 quando è stata adottata la misura prevista in una segnalazione ai fini della non ammissione.
Capitolo 6: Categorie di segnalazioni
Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione
Art. 19 Condizione
È consentito segnalare i cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione, soltanto se esiste un divieto d’entrata pronunciato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Art. 20 Procedura di segnalazione
1 L’UFM inserisce nel SIS le segnalazioni dei cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione, quando pronuncia un divieto d’entrata in virtù dell’articolo 67 capoverso 1 LStr13.
2 Per i divieti d’entrata pronunciati dal SAP in virtù dell’articolo 67 capoverso 2 LStr14, si applica la procedura di segnalazione di cui all’articolo 15.
3 L’UFM e il SAP garantiscono che l’Ufficio SIRENE, per scambiare le informazioni supplementari conformemente all’articolo 15, riceva in tempo utile i documenti necessari riguardanti i divieti d’entrata che hanno pronunciato.
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