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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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Sezione 6: Segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale

Art. 34 Condizioni

È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale:

a. i veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, i natanti e gli aeromobili;

b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo e i container;

c. le armi da fuoco;

d. i documenti vergini rubati o altrimenti sottratti;

e. i documenti di identità rilasciati, rubati, altrimenti sottratti o invalidati come ad esempio passaporti, documenti personali, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;

f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o invalidati;

g. le banconote;

h. i valori mobiliari e i mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti o invalidati.

Art. 35 Misure

In caso di un hit l’Ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’Ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione. A questo scopo è consentito anche trasmettere dati personali.

Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati

Art. 36 Principio del trattamento

Soltanto l’autorità che ha diffuso i dati nel SIS è legittimata a modificarli, completarli, rettificarli, aggiornarli o cancellarli.

Art. 37 Trattamento per altri scopi

1 Ogni trattamento di una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui è stata inserita, presuppone il consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e un collegamento con un caso specifico.

2 Il trattamento è consentito soltanto:

a. per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza e l’ordine pubblico;