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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza
Art. 50 Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati è retta:
a. dall’ordinanza del 14 giugno 199321 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
b. dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200322 sull’informatica nell’Amministrazione federale;
c. dalle Istruzioni del 27 settembre 2004 del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
2 Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
Art. 51 Consulenza in materia di protezione dei dati
1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati, coordinando l’esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli Uffici federali del Dipartimento che sono coinvolti.
2 I consulenti per la protezione dei dati di questi Uffici federali si occupano di:
a. informare le persone che trattano i dati;
b. istruire queste persone;
c. effettuare i controlli necessari;
d. correggere tempestivamente le lacune;
e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Art. 52 Vigilanza
1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e si occupano di coordinare la vigilanza sul trattamento dei dati personali.
2 L’IFPTD esercita la vigilanza, in particolare sul trattamento dei dati personali nel SIS. Egli coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
21RS 235.11