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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza

Art. 50 Sicurezza dei dati

1 La sicurezza dei dati è retta:

a. dall’ordinanza del 14 giugno 199321 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

b. dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200322 sull’informatica nell’Amministrazione federale;

c. dalle Istruzioni del 27 settembre 2004 del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

2 Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 51 Consulenza in materia di protezione dei dati

1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati, coordinando l’esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli Uffici federali del Dipartimento che sono coinvolti.

2 I consulenti per la protezione dei dati di questi Uffici federali si occupano di:

a. informare le persone che trattano i dati;

b. istruire queste persone;

c. effettuare i controlli necessari;

d. correggere tempestivamente le lacune;

e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 52 Vigilanza

1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e si occupano di coordinare la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

2 L’IFPTD esercita la vigilanza, in particolare sul trattamento dei dati personali nel SIS. Egli coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

21RS 235.11

22 RS 172.010.58