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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine
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2 L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda i singoli dati contenuti nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell’allegato 2.
Capitolo 4: Ufficio SIRENE
Art. 7 Organizzazione
1 Fedpol dirige l’Ufficio SIRENE svizzero conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE9. Fedpol è autorizzato a emanare ulteriori direttive organizzative e tecniche che precisano i compiti dell’Ufficio SIRENE.
2 L’Ufficio SIRENE è il servizio di collegamento per:
a. le diverse autorità della Svizzera;
b. gli Uffici SIRENE e altre autorità degli Stati Schengen, responsabili della cooperazione tramite il SIS.
3 L’Ufficio SIRENE assicura un servizio permanente 24 ore su 24.
Art. 8 Compiti
L’Ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti:
a. si occupa delle procedure di consultazione delle autorità svizzere e degli altri Stati Schengen, riguardanti le segnalazioni;
b. diffonde nel SIS, su incarico dell’UFG, le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione;
c. diffonde nel SIS le segnalazioni di persone trasmesse dalla sezione Ricerche RIPOL; sono fatte salve le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione e le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione;
d. verifica le segnalazioni in uscita e le informazioni supplementari controllandone l’ammissibilità formale, l’esattezza, la completezza e l’attualità; sono fatte salve le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione;
e. ordina, su incarico dell’UFG, di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione;
f. ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata delle persone scomparse e alle segnalazioni in entrata ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato;
g. aggiunge, su richiesta di altri Uffici SIRENE, un indicatore di validità alle segnalazioni in uscita;
h. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 su incarico dell’autorità responsabile della segnalazione;
i. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 40 su incarico dell’autorità responsabile della segnalazione;
9 GUL 317/41 del 16.11.2006, p. 43.