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Consultazione 2006/101: Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'Ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) · 35 pagine

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3 In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio l’autorità di cui al capoverso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione corredata di tutti i documenti necessari direttamente all’Ufficio SIRENE.

4 Anche se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’Ufficio SIRENE, la richiesta scritta e i relativi documenti sono in ogni caso inviati alla sezione Ricerche RIPOL al più tardi il giorno feriale successivo; altrimenti la segnalazione è cancellata.

5 Sono fatte salve le procedure disciplinate in modo speciale per le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione di cui all’articolo 20 capoverso 1 e le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 16 Segnalazioni di oggetti

1 Le autorità con diritto di comunicare registrano le segnalazioni di oggetti in RIPOL e le trasmettono alla sezione Ricerche RIPOL.

2 La sezione Ricerche RIPOL controlla l’ammissibilità formale e la completezza delle richieste di segnalazione. Se sono date le condizioni per una segnalazione nel SIS, la sezione Ricerche RIPOL diffonde i dati nel SIS.

3 Il sistema RIPOL segnala automaticamente nel SIS le ricerche di oggetti se esse sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d’informazione:

a. il registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) di cui all’articolo 104a della legge federale del 19 dicembre 195810 sulla circolazione stradale;

b. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) e il sistema d’informazione sulle carte d’identità 95 (IDK-95) di cui all’articolo 11 della legge federale del 22 giugno 200111 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;

c. il sistema d'informazione per documenti di viaggio (ISR) di cui all’articolo 111 LStr12.

Art. 17 Procedura in caso di un hit in Svizzera

1 Se cercando una persona o un oggetto si scopre una segnalazione nel SIS, l’autorità che ha effettuato la consultazione contatta senza indugio l’Ufficio SIRENE. Essa trasmette per iscritto all’Ufficio SIRENE tutte le informazioni necessarie che riguardano la segnalazione, in particolare:

a. i dati personali oppure le caratteristiche per identificare gli oggetti;

b. il momento e le circostanze della consultazione;

c. le misure adottate.

10 RS 741.01

11 RS 143.1

12 RS