Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 85 capoverso 7, tale termine decorre da detto momento.

4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

5 Nel decidere sull’accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l’articolo 37 dell’OAsi 1.

6 Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, UR

Partiti: PCS

Cerchie interessate: OSAR, AIn, ACES, ACS, OSAR, AIn, CDI, UCS, Caritas, Caritas Berna, FSAG, GDS, AUSL; Città di ZH

OSAR, AIn, ACES: cpv. 1 e 2: la domanda va presentata direttamente all'UFM, competente per l'ammissione provvisoria.

Città di ZH, ACS, OSAR, AIn, CDI, UCS: complemento nel cpv. 2: "Nel valutare le condizioni legali, l'autorità cantonale degli stranieri e l'UFM tengono conto della situazione particolare delle persone ammesse provvisoriamente." Ciò è importante nell'ottica delle limitazioni applicate sinora per quanto concerne l'accesso a un'attività lucrativa.

OSAR, AIn, ACES: occorre completare il cpv. 3 inserendo l'obbligo d'informare delle autorità.

Caritas, Caritas Berna: il cpv. 3 va stralciato poiché non esiste una base legale per tali limitazioni temporali del ricongiungimento familiare; il legislatore ha invece introdotto un periodo d'attesa per persone ammesse provvisoriamente.

OW, UR, AUSL: il cpv. 4 va completato mediante una disposizione secondo cui i minori sono sentiti di regola dalla rappresentanza svizzera nel Paese d'origine (cfr. anche art. 73 cpv. 3).

PCS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, FSAG: cpv. 4: i minori devono essere sentiti qualora siano in grado di formarsi un'opinione propria.

GDS: cpv. 4: occorre stralciare la limitazione "Se necessario".

PCS, OSAR, AIn, ACES: cpv. 5: le condizioni di cui all'art. 85 cpv. 7 lett. a – c LStr non devono essere applicabili al ricongiungimento familiare di rifugiati ammessi provvisoriamente.

OSAR, AIn, humanrights: cpv. 6: la regolamentazione dev'essere applicabile anche ai concubini.

Art. 75: Gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito

Sussistono gravi motivi familiari secondo gli articoli 47 capoverso 4 LStr nonché 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 della presente ordinanza se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Rifiuto o proposta di modifica Partiti: PS

Cerchie interessate: OSAR, AIn, CFS, Caritas, Caritas Berna, GDS EFS, USS, unia

OSAR, AIn, CFS propongono il complemento seguente: "Sussistono gravi motivi familiari secondo gli art. ... della presente ordinanza segnatamente se il benessere del figlio può essere favorito unicamente dal ricongiungimento in Svizzera."

PS, USS, unia: le limitazioni al ricongiungimento familiare contraddicono la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo; occorre pertanto stralciare la parola "unicamente".

PCS, Caritas, Caritas Berna, GDS chiedono lo stralcio di questo articolo poiché esistono gravi motivi familiari anche all'infuori del benessere del figlio.